ASSOCIAZIONE AMICI DELLA PIVA DAL CARNER
Statuto
(Allegato all’Atto costitutivo in data 20 dicembre 2016)
Art.1 – E’ costituita l’Associazione Culturale denominata: “Amici della Piva dal Carner”.
L’Associazione è apartitica e non ha fini di lucro. Gli eventuali avanzi di gestione dell’attività dell’Associazione non potranno essere distribuiti ai soci neanche in modo indiretto, ma dovranno essere reinvestiti per il conseguimento degli scopi istituzionali. Per eventuali disavanzi di gestione saranno chiamati tutti i soci a contribuire al loro ripiano.
L’Associazione, ai fini fiscali, deve considerarsi ente non commerciale, secondo quanto disposto dal comma 4, art. 87, DPR 22 dicembre 1986, n. 917. L’Associazione tuttavia potrà, in via accessoria, ausiliaria, secondaria, strumentale, comunque marginale, svolgere attività commerciale destinando i fondi raccolti per la realizzazione dei fini sociali.
Art. 2 – L’Associazione ha attualmente sede in Montecchio Emilia , Via G. Minardi 2, ma potrà essere trasferita in altro luogo previa deliberazione dell’Assemblea dei soci.
Art. 3 – La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato. L’anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Art. 4 – Scopi dell’Associazione sono:
a – Promuovere la ricerca la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale musicale popolare e di altre forme espressive popolari (dialetto, teatro, storia orale,poesia dialettale e non…) che si sono venute storicamente determinando nei territori dell’Italia Centro-Settentrionale.
b – Promuovere e sostenere dal punto di vista organizzativo ed economico – finanziario la realizzazione e diffusione della Rivista periodica “La Piva dal Carner” quale strumento utile al raggiungimento degli obiettivi di cui al punto “a”.
c – Promuovere altresì:
– la ricerca bibliografica, d’archivio e sul territorio delle culture musicali e delle forme di espressione popolari della zona geografica individuata nel comma “a”;
– lo svolgimento di attività culturali e di spettacolo a carattere musicale, teatrale e letterario;
– la produzione e diffusione di materiale bibliografico, sonoro e multimediale
inerenti la cultura popolare e musicale.
Art. 5 – Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote di iscrizione (il cui importo verrà stabilito anno per anno dal Consiglio Direttivo), dalle quote annuali di partecipazione ad attività culturali, musicali e ricreative organizzate dall’Associazione, da eventuali contributi annuali dei soci, da contributi o rimborsi regolarmente deliberati da Associazioni, Enti Pubblici e Privati, da elargizioni o donazioni liberali di privati o enti vari, nonché da materiale, strumenti e attrezzi acquistati e utilizzati dall’Associazione utili al raggiungimento dei propri fini.
Art. 6 – L’ammissione di nuovi soci è di competenza del Consiglio Direttivo che delibera a maggioranza semplice. I nuovi soci ammessi a far parte dell’Associazione sono tenuti al rispetto dello Statuto Sociale e delle sue modifiche approvate dall’Assemblea, nonché del regolamento interno adottato. L’esclusione dei soci dall’Associazione è di competenza del Consiglio Direttivo che delibera a maggioranza semplice. Tutti i soci hanno gli stessi diritti nei confronti dell’Associazione, in particolare ciascun aderente ha diritto a partecipare effettivamente e attivamente alla vita dell’Associazione.
Art. 7
Organi dell’Associazione sono:
- a) l’Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo
Art. 8 – L’Assemblea è costituita da tutti gli associati. Essa viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo a mezzo di lettera/fax/email inviati a ciascun associato presso il proprio recapito almeno 15 giorni prima della seduta. – – L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno da discutere, il giorno, l’ora e il luogo della riunione.
L’ordine del giorno viene formulato dal Consiglio Direttivo anche sulla base delle proposte pervenute da singoli componenti dell’Associazione su temi di particolare rilevanza e di interesse generale. Di ogni seduta verrà redatto un Verbale a cura del Segretario e sottoscritto dal Segretario stesso e dal Presidente.
L’Assemblea viene convocata in seduta ordinaria almeno una volta l’anno entro il quarto mese dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del Bilancio consuntivo e preventivo.
Essa è regolarmente costituita in 1° convocazione con la presenza della metà dei soci e in seconda convocazione quale che sia il numero degli intervenuti. La seduta si tiene in seconda convocazione decorsa almeno un’ora da quella fissata per la prima. L’ora della eventuale seconda convocazione andrà indicata nell’avviso di convocazione dell’Assemblea. La circostanza se trattasi di 1° o 2° convocazione va fatta constare nel verbale di riunione.
L’Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria per iniziativa del Presidente o in seguito a richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti dell’Associazione. Essa è regolarmente costituita con la presenza di almeno un terzo dei soci.
I soci possono farsi rappresentare, a mezzo delega scritta, da altri soci anche se membri del Consiglio Direttivo, salvo che per l’approvazione del bilancio, per la nomina del Consiglio Direttivo o per deliberazioni da assumere mediante votazione a scrutinio segreto.
Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti (salvo diverse maggioranze espressamente indicate) mediante votazioni per alzata di mano; tuttavia per argomenti riguardanti le singole persone, la votazione dovrà essere a scrutinio segreto.
Compiti dell’Assemblea sono:
- a) Nominare i membri del Consiglio Direttivo;
- b) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- c) proporre programmi di attività nell’ambito degli scopi istituzionali dell’Associazione;
- d) deliberare su proposte di iniziative e attività presentate dal Consiglio Direttivo;
- e) modificare a maggioranza qualificata di due terzi degli aventi diritto lo Statuto con votazione palese. Le proposte di modifica al presente Statuto, ove non dipendenti dall’applicazione di norme di legge, possono essere messe in votazione solo se presentate da almeno un terzo dei componenti l’Associazione e devono essere indirizzate al Presidente che deve metterle in votazione non oltre il trentesimo giorno dalla data di ricezione;
- f) proporre mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente con le stesse limitazioni e il procedimento di cui al punto e);
- g) trattare tutti gli argomenti attinenti alla gestione associativa indicata nell’ordine del giorno, compresa l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- h) deliberare su questioni di primaria importanza quali l’assunzione di impegni di spesa di particolare valore;
- i) qualora se ne ravvisi la necessità, l’Assemblea, può deliberare a maggioranza semplice di avvalersi della collaborazione di personalità esterne alla Associazione
Art. 9 –
- a) Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
– deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’Assemblea;
– avanzare all’Assemblea proposte di attività e iniziative inerenti le finalità della Associazione;
– predisporre i Bilanci Preventivi e Consuntivi e relazioni da sottoporre all’Assemblea;
– deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione;
– determinare anno per anno la quota associativa
– procedere all’inizio di ogni anno sociale alla revisione dell’elenco dei soci.
– esaminare ed accettare le richieste di ammissione alla Associazione di nuovi soci ed eventualmente escludere quegli associati che con le loro azioni avessero creato pregiudizio al raggiungimento degli scopi statutari.
- b) Il Consiglio Direttivo è formato da n. 3 membri eletti dall’Assemblea dei soci per la durata di tre anni e che sono sempre rieleggibili.
- c) Il Presidente, il vice-Presidente e il Segretario-Tesoriere sono nominati dal Consiglio Direttivo nel suo seno.
- d) Il Direttore della rivista La Piva dal Carner ne è membro di diritto.
- e) Qualora per dimissioni o per altra causa venisse a mancare un numero di consiglieri non superiore alla metà più uno, il Consiglio Direttivo provvederà alla sostituzione mediante subentro dei primi dei non eletti o, in mancanza, mediante cooptazione con provvedimento da portare a ratifica alla prima riunione utile dell’Assemblea dei soci.
In caso di cessazione dalla carica di un numero di consiglieri superiore alla metà più uno e in caso di dimissioni del Presidente si procederà a nuove elezioni generali.
- f) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza della maggioranza dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- g) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al semestre e ogni volta che se ne ravvisi la necessità.
- h) Nessuna carica è retribuita; all’associato è però dovuto un rimborso per spese preventivamente autorizzate e sostenute per conto dell’Associazione.
Art. 10 – Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la firma sociale e la rappresentanza legale dell’Associazione verso i terzi e in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, ne convoca e presiede le adunanze e compie ogni altro atto non demandato dallo Statuto agli organi deliberanti. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica di quest’ultimo nella prima riunione utile.
Il vice-Presidente svolge le stesse mansioni del Presidente quando questi è assente o impossibilitato ad adempiere ai propri compiti.
Allo scadere del mandato il Presidente convoca l’Assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo; il voto sarà espresso in modo palese.
Art. 11 Il Segretario-Tesoriere redige e sottoscrive, unitamente al Presidente, i verbali del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, cura la tenuta dei documenti riguardanti l’Associazione, il pagamento delle spese deliberate dalle Assemblee dei soci e dal Consiglio Direttivo, la riscossione delle quote sociali e di altre eventuali entrate dell’Associazione, redige gli appositi registri contabili e di amministrazione, redige il bilancio preventivo e consuntivo da presentare all’Assemblea dei soci, invia le lettere di convocazione dell’Assemblea e coadiuva il Presidente nell’espletamento della sua funzione.
Art. 12 – In caso di scioglimento dell’Associazione, deliberato con la maggioranza dei due terzi degli Associati, l’Assemblea nominerà nel suo seno uno o più liquidatori i quali sanata ogni passività, destineranno il restante patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 13 – Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.